Documentazione caratteristica 1. Al termine di ciascun anno di corso e' compilata per ogni ufficiale frequentatore la documentazione caratteristica prevista dalle vigenti disposizioni. 2. Nella documentazione devono essere indicati il giudizio di idoneita' o di non idoneita' nonche', per gli ufficiali che hanno terminato il primo anno, quello scaturente dal punteggio riportato e, per gli idonei al termine del secondo anno, la posizione di ciascuno nella graduatoria con relativo punteggio finale. 3. I punteggi sotto indicati, determinano, per ogni ufficiale, le qualifiche a fianco riportate: . da 27 a 30 trentesimi...... ottimo; . da 24 a 26,99 trentesimi...... molto buono; . da 21 a 23,99 trentesimi...... buono; . da 18 a 20,99 trentesimi...... sufficiente; . inferiore a 18 trentesimi...... mediocre.

Testo vigente dal 13 febbraio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46~art30 · fonte del testo