Insegnamento 1. L'insegnamento delle discipline del corso e' affidato ad insegnanti titolari e ad insegnanti aggiunti, nominati con decreto ministeriale tra i docenti universitari, i magistrati, i funzionari direttivi e dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato particolarmente qualificati vincolati da convenzione annuale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate con grado non inferiore a tenente colonnello.
Testo vigente dal 13 febbraio 1989
