Insegnamento 1. L'insegnamento delle discipline del corso e' affidato ad insegnanti titolari e ad insegnanti aggiunti, nominati con decreto ministeriale tra i docenti universitari, i magistrati, i funzionari direttivi e dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, gli esperti estranei all'Amministrazione dello Stato particolarmente qualificati vincolati da convenzione annuale, gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza e di altre Forze armate con grado non inferiore a tenente colonnello.

Testo vigente dal 13 febbraio 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-01-05;46~art10 · fonte del testo