L'esercizio finanziario dell'Istituto ha durata corrispondente all'anno solare. Il bilancio e' redatto dal direttore generale ed e' deliberato, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, dal consiglio di amministrazione. Esso, unitamente alle relazioni del direttore generale e del collegio sindacale, e' depositato presso la sede dell'Istituto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del consiglio di amministrazione per la sua deliberazione. Il bilancio dell'Istituto e' redatto in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati, per una quota non inferiore all'ottanta per cento, alla riserva non distribuibile ai partecipanti al fondo di dotazione; la restante quota e' destinata dal consiglio di amministrazione alle finalita' istituzionali.

Testo vigente dal 11 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453~art9 · fonte del testo