1. Nell'articolo 109 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 l'ultima parte e' sostituita dalla seguente: "di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello puo' disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
