Art. 14 — Norma transitoria

Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto concernenti l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo sono riferite, rispettivamente, agli astronomi straordinari, ordinari, associati e ricercatori degli osservatori astronomici e astrofisici e ai geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori dell'Osservatorio vesuviano, nonche' al personale di ricerca dell'Istituto nazionale di geofisica (ING) e quello in servizio presso i seguenti Istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR): Istituto internazionale di vulcanologia di Catania, Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo, Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano. Alla data di adozione dell'ordinanza di cui all'articolo 4, comma 2, nel caso in cui non siano ancora costituiti l'INAF e l'INGV, le disposizioni del presente decreto relative alla organizzazione e all'espletamento delle operazioni elettorali sono riferite agli osservatori astronomici e astrofisici, all'Osservatorio vesuviano, all'ING e al CNR.

Testo vigente dal 30 novembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444~art14 · fonte del testo