Art. 6 — Norma finale
Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10, si applicano anche ai concorsi per il reclutamento degli astronomi straordinari e degli astronomi associati ai sensi degli articoli 10, ultimo comma, e 13, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati l'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, gli articoli da 41 a 49 e da 54 a 57 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ogni altra disposizione vigente in materia di reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari.
Testo vigente dal 11 novembre 1998
