Art. 4 — Ordinanza elettorale

Il Ministro, con propria ordinanza adottata almeno sei mesi prima della scadenza dei CSN, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 2 e le modalita' di svolgimento delle relative operazioni. In sede di prima elezione l'ordinanza e' adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 30 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-10-26;444~art4 · fonte del testo