Art. 4 — Ordinanza elettorale
Il Ministro, con propria ordinanza adottata almeno sei mesi prima della scadenza dei CSN, stabilisce la data delle elezioni dei rappresentanti di cui agli articoli 1 e 2 e le modalita' di svolgimento delle relative operazioni. In sede di prima elezione l'ordinanza e' adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 30 novembre 1999
