Art. 6 — Direzione generale per i beni archeologici
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173.
Abrogato dal 1 agosto 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173.
Abrogato dal 1 agosto 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2001 al 1 agosto 2004. 43 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2004, N. 173
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-29;441~art6 · fonte del testo
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