Art. 7 — Direzione generale per i beni archeologici
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233.
Abrogato dal 30 dicembre 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233.
Abrogato dal 30 dicembre 2007
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2 versioni dal 2004
Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2004 al 30 dicembre 2007. 527 parole tolte, 11 parole aggiunte in 20 capoversi.
tolto: La Direzione generale per i beni archeologici svolge funzioni e compiti in materia di beni ed aree archeologici, anche subacquei, anche su delega del capo del Dipartimento. Il Direttore generale, in particolare:
tolto: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali;
tolto: b) dichiara, su proposta delle competenti soprintendenze di settore, l'interesse culturale delle cose di proprieta' privata, ai sensi dell'articolo 13 del Codice;
tolto: c) verifica la sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del Codice;
tolto: d) detta, su proposta delle soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del Codice;
tolto: e) esprime la volonta' dell'Amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale;
tolto: f) istruisce i provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale;
tolto: g) autorizza il prestito di beni archeologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice;
tolto: h) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice;
tolto: i) affida in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'articolo 89 del Codice;
tolto: l) elabora, su proposta dei direttori regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici;
tolto: m) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale;
tolto: n) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici;
tolto: o) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), del Codice;
tolto: p) provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'articolo 92 del Codice;
tolto: q) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
tolto: r) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98 del Codice;
tolto: s) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363;
tolto: t) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice;
tolto: u) adotta, in via sostitutiva, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice. Le funzioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d) sono di norma delegate ai direttori regionali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 26 NOVEMBRE 2007, N. 233
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2004-06-10;173~art7 · fonte del testo
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