Art. 2 — Direzioni generali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173.
Abrogato dal 1 agosto 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173.
Abrogato dal 1 agosto 2004
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2001 al 1 agosto 2004. 268 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato "Ministero" si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
tolto: a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico;
tolto: b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;
tolto: c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;
tolto: d) la direzione generale per i beni archeologici;
tolto: e) la direzione generale per gli archivi;
tolto: f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;
tolto: g) la direzione generale per il cinema;
tolto: h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti afferenti a piu' direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilita' di riferimento. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, e' definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2004, N. 173
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-29;441~art2 · fonte del testo
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