Art. 15 — Archivi di Stato
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173.
Abrogato dal 1 agosto 2004
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 10 giugno 2004, n. 173.
Abrogato dal 1 agosto 2004
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 2001 al 1 agosto 2004. 248 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti. A tal fine, in particolare:
tolto: a) conservano, tutelano e valorizzano:
tolto: 1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;
tolto: 2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;
tolto: 3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprieta' o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;
tolto: b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
tolto: c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati;
tolto: d) svolgono le attivita' di promozione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f);
tolto: e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la riproduzione e la conservazione dei documenti conservati, e possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 2004, N. 173
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-29;441~art15 · fonte del testo
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