Ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, sono istituiti presso l'Istituto un servizio di trasporto per il personale tra la direzione ed i laboratori dei centri di Monteporzio Catone e di via Casilina, una mensa di servizio per i dipendenti, nonche' un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di eta' rispettivamente non superiore ai tre anni e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo. L'onere per l'allestimento ed il funzionamento dei servizi sociali citati, ovvero quanto in alternativa previsto, e' deliberato ogni anno dal comitato amministrativo dell'Istituto in relazione alle disponibilita' di bilancio. La gestione del servizio di trasporto e della mensa e' affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante contratti di durata biennale. Il comitato amministrativo delibera annualmente in ordine al regolamento di accesso alla stessa, all'ammontare dei contributi a carico del personale, alla istituzione di una commissione mensa aventi il compito di vigilare e garantire un adeguato livello qualitativo del servizio. In attesa che venga affidato il contratto per la gestione della mensa si ricorre al buono pasto.

Testo vigente dal 14 luglio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;441~art30 · fonte del testo