Art. 16 — Gestione finanziaria
La gestione finanziaria dell'Istituto e' unica e si attua attraverso il decentramento delle funzioni amministrative nei limiti e con le modalita' stabilite dal direttore dell'Istituto. Le funzioni amministrative relative alla contabilita' generale dell'Istituto e alla emissione dei mandati di pagamento sono svolte dall'unita' centrale preposta ai servizi amministrativi cui spetta anche il coordinamento tra le amministrazioni delle unita' operative e l'amministrazione centrale. Il controllo amministrativo-contabile sui provvedimenti di impegno e sugli ordinativi di pagamento emessi dall'Istituto e' esercitato dall'ufficio centrale di ragioneria ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 8 della legge 20 giugno 1952, n. 724 e dall'art. 15, comma 2, della legge 30 luglio 1980, n. 619.
Testo vigente dal 14 luglio 1994
