1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:

  • a)con il contributo annuo dello Stato;
  • b)con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni internazionali;
  • c)con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
  • d)con i proventi derivanti dalle attivita' che, mediante convenzione, vengono svolte dall'Istituto su incarico di pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e con quelli derivanti dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;441~art2 · fonte del testo