Art. 2
1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede:
- a)con il contributo annuo dello Stato;
- b)con i contributi di amministrazioni od enti pubblici e privati, nonche' di organizzazioni internazionali;
- c)con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio;
- d)con i proventi derivanti dalle attivita' che, mediante convenzione, vengono svolte dall'Istituto su incarico di pubbliche amministrazioni, enti ed organizzazioni, anche internazionali, e con quelli derivanti dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
Testo vigente dal 27 gennaio 1992
