Art. 1
STATUTO DELL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE Art. 1. 1. L'Istituto di studi per la programmazione economica, ente di ricerca e di sperimentazione, e' persona giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma e fa parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1990. 2. Nell'ambito delle competenze attribuite dall'art. 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, come sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 439, l'Istituto puo' promuovere studi volti ad approfondire la tematica relativa alle relazioni tra programmazione nazionale e regionale. 3. L'Istituto, inoltre, predispone indagini, ricerche e rilevazioni su richiesta del segretario generale della programmazione economica, d'intesa con il presidente, ai fini della preparazione dei documenti programmatici, anche concordando con le regioni particolari indagini o ricerche.
Testo vigente dal 27 gennaio 1992
