Art. 21 — Fondo di riserva

Nel bilancio di previsione e' previsto un fondo di riserva per le spese impreviste nonche' per le maggiori spese che si rende necessario sostenere nel corso dell'esercizio. La consistenza del relativo capitolo non puo' essere superiore al 3% del totale della spesa corrente. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sui capitoli di cui ai comma 1. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del segretario generale, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza.

Testo vigente dal 29 novembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art21 · fonte del testo