Art. 13 — Fondi di riserva

Nel bilancio annuale e' iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva per le spese impreviste e per le nuove e maggiori spese che si verificano nel corso della gestione. Su tale capitolo non sono emessi mandati di pagamento. Lo stanziamento iscritto nel fondo di riserva di cui al comma 1 e' utilizzato previa delibera del consiglio di amministrazione e non puo' superare complessivamente il tre per cento delle spese correnti di competenza previste nel bilancio di previsione.

Testo vigente dal 10 marzo 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-01-25;34~art13 · fonte del testo