- FONDO DI RISERVA Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitoli di bilancio.

Testo vigente dal 20 agosto 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;605~art33 · fonte del testo