Art. 7 — Compiti del detentore
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 25 agosto 2016 al 27 settembre 2022. 748 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro di cui all'articolo 5, comma 2. Nel registro di cui all'articolo 5, il detentore deve riportare almeno le seguenti informazioni:
tolto: a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, il sesso e la razza;
tolto: b) data del decesso per gli animali morti in azienda;
tolto: c) per gli animali che lasciano l'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale, nonche' la data di partenza;
tolto: d) per gli animali che arrivano nell'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonche' la data di arrivo. Il registro di cui all'articolo 5, oltre a quanto previsto al comma 2, deve riportare il nome e la firma del veterinario ufficiale che lo ha controllato e le date di esecuzione dei singoli controlli. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori registrati nell'elenco di cui all'art. 12, comma 3, i marchi auricolari dopo aver ottenuto dal servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale competente l'assegnazione dei numeri progressivi dei codici identificativi individuali di ciascun animale. In deroga al comma 4, le regioni o le aziende unita' sanitarie locali, che abbiano dei contratti di fornitura di marchi auricolari gia' stipulati, possono mantenere le proprie modalita' di fornitura e distribuzione dei marchi auricolari sino alla scadenza di tali contratti, dandone comunicazione al Ministero della sanita'. Il detentore puo' acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale. I marchi auricolari di cui all'articolo 3 non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati. Il detentore deve apporre i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro trenta giorni dalla sua nascita e, dal 1o gennaio 2000, entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui e' nato. Il detentore invia per ciascun animale la cedola identificativa di cui all'articolo 3, comma 3, completata in ogni sua parte, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente territorialmente, entro sette giorni dalla marcatura dell'animale. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari di cui all'articolo 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli animali lascino l'azienda. Non occorre identificare, con le modalita' di cui al comma 10, gli animali importati da Paesi terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93. Gli animali della specie bovina provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea conservano il marchio auricolare originale. Fotocopia del passaporto di tali animali, ad eccezione degli animali da macello, e' spedita entro sette giorni dall'arrivo, a cura del detentore dell'azienda di prima destinazione, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente, che registra le informazioni relative a tali animali nella banca dati prevista all'articolo 10, comma 1. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 2016, N. 154. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma. Il detentore, qualora per animali maschi posti sotto la sua responsabilita' venissero richiesti premi comunitari, compila la specifica sezione dei relativi passaporti, con la data ed il numero di domanda di richiesta del premio. In caso di decesso di un animale il detentore rinvia il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale competente entro sette giorni dalla data del decesso. Qualora il detentore perda il passaporto di uno o piu' animali deve darne comunicazione, entro sette giorni, al servizio veterinario competente, indicando gli estremi identificativi degli animali per i quali il passaporto e' stato smarrito. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-19;437~art7 · fonte del testo
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