1. Il Ministero, sentito l'ente tecnico, puo' consentire l'impiego di imbarcazioni piu' leggere e maneggevoli di quelle regolamentari quando la sistemazione di imbarcazioni regolamentari non sia pratica o ragionevole, a condizione che le imbarcazioni impiegate siano dotate di dispositivi di galleggiabilita' e siano idonee in conformita' ai regolamenti dell'ente tecnico.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
