di passeggeri Estensione di navigazione 1. L'autorita' marittima, previa direttiva del Ministero, puo' concedere un aumento del numero di passeggeri trasportabili ovvero l'abilitazione ad una navigazione piu' estesa a navi costruite anteriormente al 1 luglio 1986 o alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a seconda che esse siano soggette o meno alla convenzione, solo se le navi stesse soddisfino le pertinenti norme della convenzione e del presente regolamento per navi costruite posteriormente alle date suddette, la cui applicazione sentito l'ente tecnico sia ritenuta necessaria in relazione all'entita' delle varianti richieste, nonche' alle eventuali prescrizioni addizionali proposte dalla commissione di visita, quando l'autorita' marittima stessa abbia ritenuto di convocarla.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
