di infiammabilita' del combustibile ((...)) 1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a combustione interna di propulsione ed ausiliari deve avere punto di infiammabilita' non inferiore a 60°C eccetto per i casi di cui ai commi 2, 3 e 4 di questo articolo e di cui all'articolo 193. 2. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore a 60°C, ma non inferiore a 43°C, e' consentito per i generatori di emergenza e per gli altri usi di cui al precedente comma 1, a condizione che la temperatura ambiente dei locali in cui il combustibile e' mantenuto o utilizzato sia sempre inferiore di almeno 10°C rispetto al punto di infiammabilita' del combustibile stesso. 3. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore ai valori sopra riportati, come il petrolio greggio, e' consentito, sulle navi da carico, purche' il combustibile non sia conservato nei locali macchine e l'impianto del combustibile corrisponda alle norme dell'ente tecnico. ((3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.)) 4. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore a 43°C e' anche consentito su navi propulse da motori fuoribordo di potenza inferiore a 18,4 kW. 5. I punti di infiammabilita' di cui ai precedenti commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.

Testo vigente dal 15 agosto 2020

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 15 agosto 2020. 1 parola tolta, 58 parole aggiunte.

di infiammabilita' del combustibile tolto: liquidoaggiunto: ... 1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli apparati motori a … sia conservato nei locali macchine e l'impianto del combustibile corrisponda alle norme dell'ente tecnicoaggiunto: . 3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. L'uso di combustibile liquido avente punto di infiammabilita' inferiore a 43°C e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art81 · fonte del testo