sull'uso del combustibile liquido 1. Ogni precauzione deve essere presa dal personale di servizio per evitare i pericoli d'incendio durante:

  • a)le operazioni di imbarco e sbarco del combustibile;
  • b)l'accensione, la condotta e lo spegnimento delle caldaie;
  • c)la condotta dei motori principali ed ausiliari;
  • d)il funzionamento delle cucine a combustibile liquido. 2. Devono essere impediti i gocciolii e le perdite di combustibile, nonche' l'accumularsi di acqua ed olio nelle sentine le quali devono essere prosciugate prima di entrare in porto attenendosi alle vigenti norme per la prevenzione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art219 · fonte del testo