di governo 1. I mezzi di governo principale ed ausiliario e le loro sistemazioni devono corrispondere alle norme della convenzione, per le navi ad essa soggette, del presente regolamento e dei regolamenti dell'ente tecnico. 2. Il mezzo di governo principale delle navi di stazza lorda inferiore a 200 tonnellate puo' avere manovra a braccia sempre che, a giudizio dell'ente tecnico, la grandezza del timone e la velocita' della nave rendano possibile tale manovra. 3. Sulle navi a vela o a propulsione mista, quando sia possibile manovrare direttamente a braccia la barra del timone, la manovra stessa puo' essere realizzata senza l'intervento di apparecchi di governo. 4. Nei casi in cui la manovra del timone sia effettuata a braccia direttamente sulla barra del timone, deve esservi a bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso. ((4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del timone.))

Testo vigente dal 25 ottobre 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1992 al 25 ottobre 2022. 25 parole aggiunte.

… bordo una barra di rispetto per sostituire, in caso di avaria, quella in uso. aggiunto: 4-bis. Sulle navi lagunari sono presenti una barra di rispetto o paranchi a mano, se non vi e' una ridondanza sulla manovra del timone.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art70 · fonte del testo