del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati 1. Il rilascio, il rinnovo e l'eventuale proroga dei certificati di sicurezza devono essere annotati nel ruolo di equipaggio o nella licenza a cura dell'autorita' marittima e, all'estero, dell'autorita' consolare.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
