1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

  • a)alle navi dotate di vela di superficie complessivamente non superiore, in opera, a 14 metri quadrati nonche', in generale, alle imbarcazioni non provviste di motore di lunghezza non superiore a 10 metri;
  • b)ai mezzi speciali che operino solamente in presenza di nave appoggio, essendo ad essa collegati fisicamente, per svolgere attivita' di ricerca o altre operazioni connesse con l'attivita' della nave appoggio.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art5 · fonte del testo