Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato. Il presente decreto non si applica:

  • a)alle navi da guerra, alle navi da guerra ausiliarie ed alle altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate ed utilizzate per un servizio pubblico non commerciale;
  • b)alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;
  • c)ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.

Testo vigente dal 26 marzo 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 marzo 2011

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 26 marzo 2011. 21 parole tolte, 21 parole aggiunte in 3 capoversi.

Il presente decreto si applica alle navi di stazza tolto: lorda pari o superiore a 300 tolto: tonnellate aggiunto: GT, salvo diversamente specificato. Il presente decreto non si applica:

b) alle navi tolto: da pesca, alle navi tradizionali e alle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri;

c) tolto: al combustibile imbarcato, fino a 5000 tonnellate, alle scorte e alle attrezzature di bordo delle aggiunto: ai carburanti delle navi inferiori a 1000 GT ed alle scorte ed attrezzature da utilizzarsi a bordo di tutte le navi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196~art3 · fonte del testo