speciale a navi nucleari 1. Le navi di bandiera estera a propulsione nucleare devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero per accedere nei porti nazionali. 2. Prima di entrare nei porti le navi a propulsione nucleare devono essere sottoposte a controllo speciale allo scopo di verificare che vi sia a bordo un certificato valido di sicurezza per navi a propulsione nucleare e l'assenza di un livello irragionevole di radiazioni o di altri pericoli di origine nucleare, in mare o in porto, per tutte le persone imbarcate, le popolazioni, le vie navigabili, gli alimenti e le acque. 3. Il controllo speciale, per i porti nazionali, deve essere effettuato da una commissione composta da:
- a)un ufficiale della capitaneria di porto;
- b)un rappresentante del Ministero dell'Interno, direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi;
- c)un rappresentante del Ministero della Sanita';
- d)un esperto del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);
- e)un rappresentante dell'ente tecnico. 4. La commissione deve accertare il sussistere delle condizioni di sicurezza per tutta la durata della sosta della nave nell'area portuale.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
