1. Tutte le navi di stazza lorda maggiore o uguale a 500 tonnellate costruite a decorrere dal 1 settembre 1984 devono essere fornite di una girobussola avente le seguenti caratteristiche:
- a)il timoniere di guardia al posto di manovra principale deve poter leggere chiaramente la girobussola madre o una ripetitrice;
- b)nelle navi di stazza lorda maggiore o uguale a 1600 tonnellate devono essere sistemate una o piu' ripetitrici in modo da consentire, per quanto possibile, l'effettuazione di rilevamenti su un arco di orizzonte di 360o. 2. Tutte le navi aventi stazza lorda uguale o superiore a 1600 tonnellate costruite anteriormente al 1 settembre 1984 che effettuano viaggi internazionali, devono essere fornite di una girobussola conforme alle prescrizioni del comma 1 di questo articolo. 3. La girobussola di cui ai precedenti commi 1 e 2 di questo articolo non e' richiesta per navi che effettuano viaggi entro 20 miglia dalla costa.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
