L'imposta erariale istituita dall'art. 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, consistente in un aumento percentuale dell'importo dei diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art. 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni, e' fissata nelle seguenti misure:

  • a)20 per cento, per i velivoli subsonici a reazione e ad elica senza certificazione acustica, con esclusione dei velivoli ad uso antincendio, acrobatico, agricolo, dei motoalianti e dei velivoli amatoriali;
  • b)15 per cento per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 2 dell'allegato XVI alla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;
  • c)5 per cento, per i velivoli subsonici a reazione aventi le caratteristiche indicate nel capitolo 3 dell'allegato XVI citato alla lettera b) e per i velivoli ad elica muniti di certificazione acustica.

Testo vigente dal 5 novembre 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-08-26;434~art1 · fonte del testo