L'imposta erariale di cui all'art. 1 e' accertata, riscossa e versata negli aeroporti gestiti dallo Stato nell'ambito di ciascuna circoscrizione aeroportuale dal direttore della circoscrizione medesima che si avvale dell'opera del personale dipendente. Negli aeroporti per i quali leggi speciali hanno disposto l'affidamento in gestione dell'intero complesso aeroportuale ad enti o societa' l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta erariale di cui all'art. 1 sara' effettuato a cura degli enti e societa' predette.
Testo vigente dal 5 novembre 1993
