Ai profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, sono apportate le modificazioni e le integrazioni specificate nell'allegato 1 al presente regolamento. Gli enti provvedono, sulla base di nuove esigenze funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche anche in conseguenza di quanto disposto dal comma 1. (( Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 'Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, e' richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresi' inquadrati nel profilo per il quale e' prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali e' richiesto tale requisito'. 4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1 luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale)) Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, per qualifica della categoria direttiva equiparata a quella di collaboratore di cui al decreto medesimo e' inquadrato, nella IX qualifica funzionale in conformita' a quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per le qualifiche inferiori a consigliere capo. Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono fatte salve le percentuali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1' marzo 1988, n. 285, riservate al personale in servizio.

Testo vigente dal 24 novembre 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 51/1994

    Questione infondata
    23 febbraio 1994

    Nell'ambito del pubblico impiego, a seguito dell'appiattimento e blocco delle carriere, correlativamente alla crisi di funzionalità della legge n. 70 del 1975 (modificativa dei criteri di inquadramento del personale secondo tre ruoli fondamentali - amministrativo, tecnico e professionale - e qualifiche funzionali, in luogo del precedente sistema delle carriere verticali), il legislatore ha iniziato una sorta di processo riparatore tendente alla progressiva armonizzazione del regime del parastato con quello delle altre categorie di pubblici dipendenti. Con l'art. 15 della legge n. 88 del 1989, per quanto concerne il livello di "collaboratore" (ovvero per il personale già della categoria direttiva), si è provveduto a sanare la situazione verificatasi in occasione degli inquadramenti attuati con la legge n. 70 del 1975, estendendo ad essi le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico applicabili ai dipendenti dello Stato appartenenti al predetto ruolo. In tale azione di recupero si inserisce anche l'art. 11 d.P.R. n. 43/1990, modificato dall'art. 12 del decreto-legge n. 344/1990, conv. in legge n. 21/1991, il quale, nel prevedere come titolo di legittimazione alla partecipazione al concorso riservato alla ottava qualifica - profilo di funzionario di amministrazione - il requisito dell'appartenenza alla categoria di concetto alla data dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 411 del 1976, si propone di equilibrare gli svantaggi connessi con l'inquadramento del personale di concetto in occasione del riassetto surrichiamato, in modo da sanare, nell'ambito di un riordinamento complessivo e di una tendenziale omogenizzazione di trattamento rispetto al personale dello Stato, le pregresse sperequazioni nei confronti dei dipendenti pervenuti alla categoria di concetto nel periodo di vigenza dell'accordo 1976-79, concedendo loro la possibilità di fruire di vantaggi analoghi a quelli già concessi al personale delle ex carriere direttive in forza dell'art. 15 della legge n. 88 del 1989. Le scelte operate dal legislatore sono dunque il frutto di un razionale esercizio della discrezionalità nella disciplina dello svolgimento delle carriere di riferimento, ne' sono ravvisabili violazioni del principio di eguaglianza, stante le peculiarità del profilo amministrativo, comportanti diversità di attribuzioni rispetto agli altri profili della ottava qualifica. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 11, d.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, modificato dall'art. 12 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, conv. in legge 23 gennaio 1991, n. 21). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 11 Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 24 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 1990 al 24 novembre 1990. 18 parole tolte, 242 parole aggiunte.

… specificate nell'allegato 1 al presente regolamento. Gli enti provvedono, sulla base di nuove esigenze tolto: funzionli aggiunto: funzionali ed organizzative, a rideterminare le dotazioni organiche anche in conseguenza di quanto disposto dal comma 1. tolto: (I commi 3 e 4 non sono stati ammessi al "visto" della Corte dei conti). 5. aggiunto: Nelle proposizioni annesse al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, dopo il primo comma dell'articolo 8 e' aggiunto il seguente: 'Per i profili di collaboratore di amministrazione, collaboratore tecnico, ispettore di vigilanza, collaboratore di informatica, collaboratore socio-assistenziale e collaboratore professionale, assistente sanitario e operatore specializzato, i concorsi interni per il passaggio al profilo di qualifica immediatamente superiore sono espletati per titoli ed esami per un numero di posti complessivo pari al 25 per cento della dotazione organica complessiva dei citati profili di provenienza. A tali concorsi sono ammessi i dipendenti appartenenti agli anzidetti profili in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 7, comma secondo. Per l'ammissione al concorso riservato per il profilo di funzionario di amministrazione, in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 1, comma primo, e 7, comma secondo, e' richiesta l'appartenenza alla categoria di concetto alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411. Contestualmente all'attribuzione dei nuovi profili ai vincitori dei concorsi interni, sono inquadrati nei medesimi profili dell'ottava qualifica i vincitori di concorsi per funzioni di collaborazione direttiva; sono altresi' inquadrati nel profilo per il quale e' prescritto il possesso del titolo abilitante all'iscrizione all'albo professionale i vincitori dei concorsi per i quali e' richiesto tale requisito'. 4. Gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del comma 3 hanno effetto dal 1 luglio 1990 e comunque devono essere realizzati entro la vigenza contrattuale Il personale assunto in esito a concorsi banditi anteriormente alla data di entrata … della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, per le qualifiche inferiori a consigliere capotolto: . 6. Per i profili professionali per i quali e' previsto l'obbligo di selezione ai …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-13;43~art11 · fonte del testo