Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 19 novembre 1990 al 6 giugno 2012. 355 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Al fine di assicurare la maggiore funzionalita' degli enti, le aree di attivita' di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 665, sono articolate in conformita' a quelle indicate nell'allegato 1 del presente regolamento. Nelle predette aree sono collocate le figure professionali ivi indicate necessarie all'espletamento delle attivita' proprie di ciascuna delle aree stesse, confermando gli inquadramenti del personale nella qualifica funzionale posseduta. Fatta salva la collocazione nelle qualifiche funzionali delle figure o profili professionali prevista dalla vigente normativa e dal presente regolamento, l'elencazione delle figure professionali di cui all'allegato 1 ha valore non esaustivo. Qualora gli enti individuino, nel rispetto delle declaratorie di qualifica, figure o profili professionali non previsti dalla precedente articolazione in aree ed istituiscano i relativi posti in organico, la loro copertura si effettua esclusivamente con le ordinarie procedure di accesso secondo la vigente normativa. In relazione alle obiettive condizioni organizzative dei singoli enti ed alla loro dimensione, le aree di attivita' previste dal presente regolamento possono essere accorpate sulla base di criteri che devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare l'omogeneita' delle attivita' proprie di ciascuna di esse e di rispettare la equiparazione delle figure professionali alle singole qualifiche funzionali. All'interno di ciascuna area vige il principio della piena mobilita' fra figure professionali e profili ascritti alla medesima qualifica funzionale, salvo che la figura professionale escluda intercambiabilita' per i titoli professionali che specificatamente la definiscono, ai sensi dell'art. 18 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Gli enti con popolazione inferiore ai tremila abitanti e i loro consorzi possono prescindere dall'articolazione in aree del proprio ordinamento professionale. La trasformazione dei posti apicali unici di organico nei comuni fino a tremila abitanti ai sensi dell'art. 26, comma 21, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, puo' avvenire nelle aree tecnica, amministrativa, contabile. Gli enti di tipo 4 di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, devono prevedere nel proprio ordinamento almeno le seguenti aree: area amministrativa; area contabile; area tecnica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-03;333~art33 · fonte del testo
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