Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2025

Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 272 parole tolte, 14 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Il concessionario incorre nella decadenza qualora:

tolto: a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;

tolto: b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarita' ed in particolare con effettui alle prescrizioni scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti;

tolto: c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare;

tolto: d) si rifiuti, pur nell'accertata remunerativita' del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3;

tolto: e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonche' dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che verranno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito;

tolto: f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 54;

tolto: g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'articolo 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: h) negli altri casi previsti dal presente decreto. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'articolo 3 e il competente intendente di finanza. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art20 · fonte del testo