Art. 18 — Recesso dalla concessione
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 81 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di revisione biennale dei compensi di cui all'articolo 61, comma 8, il concessionario ha facolta' di recedere dalla concessione con effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione. La dichiarazione di recesso e' notificata, nei modi previsti dal codice di preocedura civile, al servizio centrale il quale provvede ad informare il competente intendente di finanza. Si applicano al concessionario recedente le norme contenute nell'articolo 41, commi 1 e 2.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art18 · fonte del testo
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