Art. 130 — Norme abrogate
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
2 massime che riguardano l’art. 130, dalle Rassegne del Massimario.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 272 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: Sono abrogate, dalla data di entrata in funzione del servizio, le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito nell'articolo 17-ter, secondo comma, dal decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, nonche', fatto salvo quanto stabilito negli articoli 116, 118 e 199, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e 29 settembre 1973, n. 603. Sono abrogate, altresi', tutte le disposizioni che regolano, mediante rinvio al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, la riscossione coattiva delle imposte, dei redditi doganali, delle tasse sulle concessioni governative e di ogni altra entrata, diritto o accessorio di cui agli articoli 67, comma 1, 68, comma 1, e 69, commi 1 e 2, ed ogni altra norma incompatibile con la riscossione disciplinata del presente decreto. Per tutte le entrate di cui sopra, scadute e non riscosse alla data di entrata in funzione del servizio, ivi comprese quelle per le quali abbia avuto inizio la procedura di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910, l'ente impositore provvede alla formazione del ruolo secondo le disposizioni di cui all'articolo 67, comma 2. Nulla e' innovato per la riscossione coattiva dei crediti da promuovere nell'ambito della mutua assistenza tra i Paesi membri della C.E.E. ai sensi degli articoli 346-bis, 34-ter, 346-quater e 346-qunquies del testo unico delle disposizioni legislative in materia dognale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art130 · fonte del testo
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