Art. 11 — Disposizioni finali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 19 gennaio 2001 al 8 novembre 2001. 86 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La normativa dettata con il presente regolamento non si applica in caso di acquisto di beni e servizi da acquistare obbligatoriamente con l'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e relative disposizioni attuative. Il presente regolamento ha efficacia fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, e dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, con riferimento all'allegato 2, numero 4.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-01;421~art11 · fonte del testo
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