Art. 5 — Procedimento del controllo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 novembre 2013, n. 142.
Abrogato dal 17 febbraio 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 8 novembre 2013, n. 142.
Abrogato dal 17 febbraio 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 19 ottobre 2000 al 17 febbraio 2014. 499 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I provvedimenti adottati dagli enti locali nelle materie richiamate all'articolo 1, comma 1, e soggetti al controllo della Commissione sono trasmessi alla segreteria della Commissione. La commissione, in relazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni ed all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base degli atti prodotti:
tolto: a) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sul piano di estinzione delle passivita' di cui all'articolo 89, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;
tolto: b) esprime il proprio parere entro centoventi giorni dal ricevimento sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo n. 77 del 1995; scaduto tale termine il parere si intende espresso in senso favorevole;
tolto: c) approva o nega l'approvazione entro novanta giorni dal ricevimento ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale; scaduto tale termine i provvedimenti si intendono approvati. La Commissione, ove debba essere presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, esamina solo contestualmente ad essa i provvedimenti concernenti le assegnazioni di personale e la pianta organica che siano stati presentati o che vengano presentati nel corso dell'esame dell'ipotesi stessa. In tal caso il termine di novanta giorni di cui al comma 2, lettera c), si applica solo in quanto compatibile con i tempi del predetto esame contestuale. La commissione, avvalendosi dell'ufficio di segreteria, puo', entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, richiedere all'ente elementi istruttori. Dalla data della richiesta e sino al ricevimento degli elementi istruttori sono sospesi i termini di cui al comma 2. Il controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale per gli enti dissestati e per gli enti strutturalmente deficitari si svolge prioritariamente sulla base della verifica della compatibilita' finanziaria dei provvedimenti, accertando se gli stessi comportano maggiori spese per gli enti locali, nel qual caso gli enti devono dimostrare di disporre di risorse finanziarie che assicurino strutturalmente la copertura finanziaria dei nuovi oneri. Qualora l'esame del provvedimento da parte della commissione evidenzi violazioni di norme inderogabili, esso viene rinviato all'amministrazione, al fine di consentirne l'adeguamento alle norme vigenti. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno della seduta ed assegna i provvedimenti da sottoporre a controllo ai singoli componenti quali relatori. Le pratiche assegnate sono previamente istruite dalla commissione con l'ausilio della segreteria facente capo al competente ufficio di riferimento, acquisendo gli elementi di valutazione necessari per l'esame di ciascun provvedimento. Le determinazioni della commissione sono depositate nella segreteria della commissione a cura dei relatori entro quindici giorni dalla riunione nella quale sono state adottate. La segreteria, nei dieci giorni successivi, ne da' comunicazione anche con mezzi telematici agli enti interessati. Nel caso di decorso del termine utile per il controllo la segreteria comunica altresi' agli enti, entro cinque giorni, i provvedimenti che s'intendono approvati o i pareri che si intendono espressi in senso favorevole per decorso del termine.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2013, N. 142
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-09-13;420~art5 · fonte del testo
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