Art. 16 — Condizioni operative
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1995 al 16 settembre 2003. 197 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Nel caso di offerta del servizio di trasmissione dati, di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente l'autorizzazione deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto dall'art. 6, un progetto di massima della rete di trasmissione corredato delle seguenti informazioni:
tolto: a) iniziale copertura geografica che si intende soddisfare;
tolto: b) eventuale programma di graduale estensione della iniziale copertura geografica nel territorio nazionale. L'interoperabilita' di servizi tecnicamente compatibili deve essere assicurata nel rispetto delle norme vigenti. Il soggetto autorizzato informa i clienti circa gli altri servizi con i quali il proprio servizio interopera. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilita' e qualita' del servizio devono essere descritte nel relativo contratto. In conformita' alla raccomandazione X.121 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna al fornitore del servizio di trasmissione dati, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la numerazione che deve essere utilizzata per la rete dati a commutazione sulla base delle disponibilita' del piano nazionale di numerazione. Allorche' la disponibilita' di numerazione prevista dal piano nazionale di cui al comma 5 sia prossima all'esaurimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta i provvedimenti per l'integrazione, assegnando al soggetto autorizzato, se necessario, una numerazione provvisoria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1995-09-04;420~art16 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.