Art. 8 — Termini dei procedimenti

Il Ministro, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento provvede alla rettifica del decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente regolamento. Resta salva la facolta' del Ministro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei termini previsti dal presente regolamento.

Testo vigente dal 30 giugno 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;420~art8 · fonte del testo