La disposizione dell'art. 106, comma 2, del testo unico, secondo cui la maggiorazione di conguaglio non si applica alle societa' operanti nel Mezzogiorno, non vale per le societa' costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 1› marzo 1986, n. 64, per le quali resta ferma la riduzione della maggiorazione alla meta'.

Testo vigente dal 29 febbraio 1988 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art28 · fonte del testo