Le disposizioni dell'art. 124 del testo unico, concernenti la liquidazione ordinaria, si applicano anche per le liquidazioni di societa' in corso alla data del 1› gennaio 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2. Per le imprese individuali le disposizioni stesse si applicano se la liquidazione ha inizio dopo il 31 dicembre 1987. Se la societa' in corso di liquidazione e' una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice resta ferma la disposizione dell'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente delle Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, secondo cui i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi se la liquidazione si protrae per piu' di cinque periodi d'imposta.

Testo vigente dal 29 febbraio 1988 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art30 · fonte del testo