Per gli ammortamenti iniziati negli esercizi chiusi anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 68, 69 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le disposizioni dell'art. 67, comma 8, del testo unico si applicano relativamente ai contratti di locazione finanziaria conclusi a partire dal primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987.
Testo vigente dal 29 febbraio 1988 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
