Il minor valore attribuito alle rimanenze in un esercizio chiuso anteriormente alla data di inizio del primo periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1987, in conformita' alle disposizioni degli articoli 62, quarto comma, e 64, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, vale anche per gli esercizi successivi, sempreche' le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
Testo vigente dal 29 febbraio 1988 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →
