Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 dicembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1988 al 2 dicembre 2005. 115 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario dell'azienda le quote di ammortamento, di cui agli articoli 67, comma 9, e 68, comma 4, del testo unico, sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni del testo unico indicate nel comma 1, non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art14 · fonte del testo