Articolo abrogato dal d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247.
Abrogato dal 2 dicembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 novembre 2005, n. 247.
Abrogato dal 2 dicembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1988 al 2 dicembre 2005. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i beni concessi in locazione finanziaria la quota costante di ammortamento, di cui all'art. 67, comma 8, del testo unico, e' determinata dividendo il costo ammortizzabile ivi indicato per il numero degli esercizi, considerando tali anche le frazioni, compresi nella durata della locazione ed e' deducibile a partire dall'esercizio nel quale e' avvenuta la consegna del bene. Gli stessi criteri, con riferimento alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge, valgono per la determinazione e la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei diritti di cui all'art. 68, comma 2, del testo unico.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 NOVEMBRE 2005, N. 247
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-02-04;42~art13 · fonte del testo
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