Art. 8 — Servizio per il sistema informativo e statistico
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 settembre 1996, n. 522.
Abrogato dal 22 ottobre 1996
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 settembre 1996, n. 522.
Abrogato dal 22 ottobre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1991 al 22 ottobre 1996. 251 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il servizio:
tolto: a) organizza, anche in collegamento con l'istituto di studio sulla ricerca e documentazione scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche, le funzioni relative all'anagrafe nazionale delle ricerche avvalendosi del comitato di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
tolto: b) predispone ed aggiorna il programma di informatizzazione del Ministero e ne assicura l'estensione ai dipartimenti e servizi al fine della sua piena utilizzazione;
tolto: c) cura, anche in collegamento con l'istituto di cui alla lettera a), la costituzione e la gestione delle banche dati del Ministero e sovrintende alle strutture tecniche preordinate alla rapida trasmissione di dati ed informazioni;
tolto: d) assicura l'autonoma capacita' di elaborazione dei dati informativi;
tolto: e) propone le priorita' di trattamento delle informazioni;
tolto: f) realizza, anche mediante apposite convenzioni, i collegamenti con centri di elaborazione dati di amministrazioni o enti pubblici e privati ai fini della razionale utilizzazione dei dati ovunque disponibili;
tolto: g) provvede alla verifica della funzionalita' dell'organizzazione del Ministero. Il servizio assicura la consultabilita' dei dati e delle informazioni automatizzati presso i propri archivi e banche dati ad eccezione di quelli per i quali sussistono motivi di riservatezza da determinarsi con decreto del Ministro emanato sentito il C.N.S.T. Il servizio fornisce in particolare assistenza specializzata al servizio per il personale nell'ambito delle attivita' di formazione e di aggiornamento. Per le attivita' inerenti alla funzione statistica, e' costituito, nell'ambito del servizio, l'ufficio di statistica previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 SETTEMBRE 1996, N. 522
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;419~art8 · fonte del testo
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