Art. 10 — Servizio sistemi informativi e statistica
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 177.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 marzo 2001, n. 177.
Abrogato dal 10 giugno 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1998 al 10 giugno 2001. 46 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il servizio provvede alla gestione ed allo sviluppo dell'informatizzazione dell'intera attivita' amministrativa ed operativa ed ai rapporti con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Il servizio e' competente altresi' al monitoraggio, al controllo ed all'elaborazione dei dati statistici relativi all'attivita' amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 177
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-04-24;202~art10 · fonte del testo
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