Art. 19 — Esperti a tempo pieno
Articolo abrogato dal d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 477.
Abrogato dal 1 gennaio 2000
Articolo abrogato dal d.p.r. 1 dicembre 1999, n. 477.
Abrogato dal 1 gennaio 2000
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 3 gennaio 1991 al 1 gennaio 2000. 315 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per sopperire ad esigenze organizzative e funzionali, il Ministro puo' conferire incarichi, in numero non superiore a dieci, ad esperti di elevata qualificazione. L'incarico, conferito con decreto del Ministro per la durata in carica di quest'ultimo e comunque per un periodo non superiore al quinquennio, rinnovabile una sola volta, comporta una prestazione a tempo pieno e deve essere eseguito personalmente ed in correlazione funzionale con gli uffici dell'amministrazione sulla base delle direttive del Ministro. Esso comporta il rispetto del segreto d'ufficio e l'incompatibilita' con impieghi od occupazioni presso enti pubblici o privati e con l'esercizio di professioni. Il Ministro puo' autorizzare l'esercizio di attivita' che non interferiscano o comunque non siano incompatibili con il contenuto e la natura dell'incarico. L'incarico puo' essere revocato anche prima della scadenza del termine con le stesse modalita' del conferimento, fatto salvo il compenso per l'opera svolta. Nel decreto di conferimento dell'incarico viene specificato se le funzioni attribuite sono equiparate a quelle di direttore di dipartimento o di direttore di servizio ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico. Qualora il Ministro intenda avvalersi di personale appartenente ad amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici anche economici, l'incarico e' conferito previa intesa con le amministrazioni di appartenenza degli interessati, i quali sono collocati in posizione di fuori ruolo, aspettativa o comando in relazione ai rispettivi ordinamenti di provenienza. Qualora il Ministro intenda avvalersi di estranei alle pubbliche amministrazioni, stipula con gli interessati apposito contratto di diritto privato con il quale sono disciplinati i seguenti aspetti: durata del contratto che deve essere equivalente a quella dell'incarico; prestazioni d'opera e verifiche dei risultati da parte dell'Amministrazione; retribuzione, oneri accessori e modalita' della loro erogazione; facolta' di recesso delle parti, fermo restando che la revoca del provvedimento di incarico costituisce recesso da parte dell'Amministrazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 DICEMBRE 1999, N. 477
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-08-04;419~art19 · fonte del testo
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