Art. 5 — Norme particolari sugli incarichi
Per gli incarichi per i quali sia prevista da leggi dello Stato la designazione ad opera del presidente del tribunale amministrativo regionale o del consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana o di enti territoriali o di altri enti pubblici operanti nella regione, ovvero di amministrazioni anche statali che agiscono nell'a'mbito della regione ove ha sede l'ufficio di appartenenza del magistrato, e comunque per gli incarichi da svolgere presso i suddetti enti, l'autorizzazione del Consiglio di presidenza e' deliberata avuto riguardo, oltre che ai criteri e princi'pi generali di cui al presente regolamento, nonche' agli ulteriori criteri di massima da esso stesso eventualmente fissati, agli speciali problemi che si possono porre in concreto in relazione allo svolgimento della funzione giurisdizionale nel medesimo a'mbito territoriale.
Testo vigente dal 19 ottobre 1993
